Art. 2.
(Clausole di salvaguardia).

      1. Agli utenti degli alloggi di servizio di cui all'articolo 1, con reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia compreso e convivente un soggetto portatore di handicap, che non intendono acquistare l'alloggio di cui fruiscono, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso, con applicazione del medesimo canone di concessione, come determinato ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, anche in caso di alienazione dell'alloggio a terzi.